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Il campeggio libero sta diventando sempre più di moda anche tra chi viaggi in bicicletta, soprattutto tra chi lo fa in modalità bikepacking e si porta con sé la propria tenda.

Per diverse ragioni. Perché richiama all’essenziale, perché soddisfa la nostra voglia di avventura. Oppure perché lungo il percorso non ci sono molti alloggi in cui dormire. O ancora perché è economico e perché consente di viaggiare in libertà, senza definire le tappe: quando sono stanco mi fermo e mi accampo.

La pandemia ha dato una spinta notevole ai viaggi in bicicletta, ne abbiamo già parlato ripetutamente. E di conseguenza anche al campeggio libero.

Ma si può fare? Non si rischia una multa? E dove? Ecco qualche dritta per chi sta pensando di organizzare un cicloviaggio e di portare con sé la tenda per dormire tra boschi, prati e spiagge.

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Campeggio e bivacco: c’è una bella differenza

E’ possibile e dove fare campeggio libero? Cosa posso fare e soprattutto cosa non devo fare? E soprattutto: in Italia esiste una norma generale che disciplini il campeggio libero e stabilisca se e dove ci si può accampare in tenda?

campeggio ciclismo outdoor

Sono domande a cui ha provato a rispondere lo Studio Vendramini Balsamo, con un lungo e dettagliato post che trovate a questo link e che è stato ripreso da numerose testate.

Cominciamo col dire che non esiste una normativa nazionale per la gestione del campeggio libero. La legge italiana non rimanda la disciplina dei “campeggi” e dei “bivacchi” ai Regolamenti regionali.

Poi c’è differenza tra campeggio e bivacco. Nel primo caso si parla di una sosta in un’area attrezzata, definita come camping o campeggio. Nel secondo caso invece si intende una sosta all’aperto, di breve durata e per lo più notturna.

Quindi, parlare di campeggio libero non è del tutto corretto per chi sta facendo un viaggio in bicicletta e posa la sua tenda per una sola notte. In questo caso si tratterebbe di bivacco notturno, dal tramonto fino al mattino seguente.

Come riporta il sito dello studio legale, “se la sosta notturna in tenda può essere definita bivacco, ciò consentirà di sfuggire dalle più stringenti regole comunali sulle modalità di campeggio e da eventuali controlli della forestale (ora corpo dei carabinieri)”.

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Campeggio libero, dove si può fare?

Ora, la normativa è di competenza regionale, non nazionale. Ma “non tutte (le Regioni, ndr) hanno stabilito normative e divieti al riguardo per il campeggio libero, quindi c’è un ampio ventaglio di discipline in questa materia”, recita ancora il sito dello studio legale Vendramini Balsamo.

Che sottolinea come le Regioni, a loro volta, abbiano delegato tale disciplina ai Comuni e ai Parchi Naturali. “Insomma, vige in Italia una giungla legislativa difforme e confusionaria in cui sarebbe quanto mai necessario fare assoluta chiarezza”.

“Come regola generale, tuttavia, è bene ricordare che nelle zone turistiche ben sviluppate e sulle spiagge, l’attenzione rivolta al campeggio libero è molto alta. Le multe arrivano anche a diverse centinaia di euro e sono immediatamente esigibili”, recita ancora il portale.

Che suggerisce che, dove non è approvata una esplicita normativa degli Enti locali, resa nota da cartellonistica, il campeggio libero è ancora possibile (in alcune regioni è fatto obbligo ai Comuni di emettere tutti gli anni apposite ordinanze con l’indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate).

Le regole, Regione per Regione

La possibilità o meno di fare campeggio sul territorio è quindi definita da un apposito Regolamento Comunale. L’ideale sarebbe entrare in contatto con l’ente locale chiedendo il permesso.

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Meglio informarsi in anticipo. Qui di seguito comunque riportiamo un elenco sommario delle diverse normative regionali.

ABRUZZO: In Abruzzo si può campeggiare solo nei Comuni che hanno individuato e attrezzato apposite aree di sosta, al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna forma di campeggio. In tali aree attrezzate, le piazzole non devono superare le 25 unità e non vi si può sostare per più di 5 giorni. In tali aree inoltre, è bene non superare il numero consentito di piazzole, fissato a 25, e la durata non può eccedere i 5 giorni.

BASILICATA: In Basilicata è previsto il campeggio libero temporaneo, a patto che si faccia richiesta scritta al Comune in cui si intende soggiornare specificando: periodo, numero di partecipanti, zona, tipologia di allestimento e la cartografia della zona in cui avete intenzione di pernottare.

CALABRIA: Non viene specificato nulla in materia di campeggio libero in quanto è disciplinato solo il campeggio mobile organizzato da associazioni senza scopo di lucro (Legge Regionale n. 28 del 1986 all’Art. 15). L’unica costatazione a riguardo è che bisogna fare una richiesta specifica al Comune in cui si vuole pernottare. Se ne può desumere la tendenziale possibilità di fare campeggio libero.

CAMPANIA: La Campania si limita a disciplinare le strutture ricettive all’aperto. I complessi allestiti da associazioni od organismi senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, sociali, religiose, riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali complessi sono costituiti da strutture totalmente amovibili.

EMILIA-ROMAGNA: La legge Regionale n. 16 del 2014 all’ Art. 41 vieta il campeggio libero. Tale articolo inoltre afferma che: “il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell’ambiente. L’autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni.”

FRIULI VENEZIA-GIULIA: In questa Regione vige il divieto assoluto di campeggio libero!

LAZIO: La Legge Regionale della Regione Lazio 03 maggio 1985, n. 59 all’articolo 5 stabilisce: “Il sindaco, accertata l’esistenza dei requisiti minimi di carattere igienico – sanitario di sicurezza e di tutela dell’ambiente, può autorizzare al singolo utente il campeggio libero ed isolato su zone determinate e per periodi limitati comunque non superiore ai quindici giorni”.

LIGURIA: Per quanto riguarda la Liguria, il legislatore non sancisce nulla sul campeggio libero, né nel senso di autorizzare né in senso di divieto. La Legge regionale, inoltre afferma che i bivacchi sono consentiti nelle aree apposite. Vi consigliamo di contattare comunque i comuni di riferimento, in quanto è l’Ente pubblico più vicino al cittadino e vi permetterà di fare più chiarezza a riguardo.

LOMBARDIA: Per la Lombardia valgono le stesse regole che abbiamo precedentemente elencato per la Liguria.

MARCHE: In questa Regione è previsto il bivacco, va comunque fatta una richiesta di autorizzazione al Comune in cui si intende pernottare.

MOLISE: Per quanto riguarda il Molise abbiamo trovato due articoli della Legge regionale n. 5 del 2001: Art.11 – Insediamenti occasionali: le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nel caso di insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile per la durata di giorni 10. Art.12 – Autorizzazione per campeggi temporanei: il Comune può consentire in aree pubbliche o private, dove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute e dell’ambiente, campeggi della durata massima di 60 giorni. Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

PIEMONTE: In questa Regione si può campeggiare non oltre due giorni e soprattutto lontano da aree di campeggio autorizzato. Ricordatevi d’inviare una comunicazione al Sindaco del Comune interessato 24 ore prima della sosta, specificando il periodo, il numero di partecipanti, la zona, il tipo di allestimento (ad esempio, tende) e la zona dove s’intende bivaccare.

PUGLIA: Spetta al Comune consentire il campeggio libero. Deve essere isolato e disposto su apposite aree demaniali con i requisiti igienico-sanitari necessari.

SARDEGNA: Escludendo la Costa Smeralda, la Sardegna sembra ancora molto intatta in diversi luoghi, alcuni tratti di costa presentano addirittura una lunghezza di 1600 km. Quindi, se si prendono le dovute precauzioni e si procede con attenzione e cautela, si possono sicuramente trovare dei bei posti dove fermarsi indisturbati anche una sola notte. Tuttavia in Sardegna il campeggio libero non è consentito. Con Ordinanza Regionale del 13/06/2014 la Regione Sardegna ha stabilito all’art. 3 lettera D il divieto di occupazione del suolo per Camper, Caravan e tende al di fuori delle aree appositamente previste e/o i campeggi autorizzati.

SICILIA: In Sicilia non solo si possono fare escursioni e trekking nell’entroterra, ma è possibile anche trovare posti tranquilli, per un campeggio in totale libertà. Nelle aree indicate per il bivacco, tuttavia, la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive.

TOSCANA: Per quanto riguarda la Toscana, il legislatore non sancisce nulla sul campeggio libero, né nel senso di autorizzare né in senso di divieto. La Legge regionale, inoltre afferma che i bivacchi sono consentiti nelle aree apposite. Il sud della Toscana, in particolare, offre la possibilità di scoprire una natura affascinante e non solo in Maremma. La macchia selvatica caratterizzata dalle sue querce da sughero è in parte presente anche in Corsica. In estate, purtroppo, le foreste bruciano spesso, di conseguenza l’accesso è strettamente controllato. E’ consigliabile contattare comunque i comuni di riferimento, in quanto è l’Ente pubblico più vicino al cittadino e vi permetterà di fare più chiarezza a riguardo.

TRENTINO-ALTO ADIGE: In Trentino-Alto Adige sono vietate le soste con le tende se si è vicino ad agriturismi, alberghi e strutture ricettive che ospitano i turisti. Il campeggio libero è ammesso solo in due casi: se il bivacco che non supera le 24 ore (solo in zone dove non esistono espliciti divieti da parte delle competenti autorità), o nel caso di insediamenti destinati ad ospitalità occasionale e gratuita concessa dal proprietario o dal possessore dell’area posta in stretta vicinanza alla sua casa. In Alto Adige, al di sopra del limite dove crescono gli alberi, in caso di emergenza è consentito il bivacco. Se si viene sorpresi dal buio durante una escursione o se ci si è persi o feriti, allora è permesso passare la notte senza sanzioni. Controlli regolari vengono effettuati nei boschi e in particolare nelle aree protette, nei parchi nazionali e nelle riserve naturali, nonché nelle zone turistiche. Con il consenso dei proprietari, trascorrere la notte nella loro proprietà rimane l’opzione migliore.

UMBRIA: In Umbria si prevede una regolamentazione limitata ai Parchi Naturali per quanto concerne il campeggio libero. Ciascun Parco detiene un proprio regolamento che prevede la compilazione di specifici moduli al fine di richiedere l’autorizzazione per una sosta temporanea. I Comuni sono gli Enti che indicano e disciplinano le aree attrezzate.

VALLE D’AOSTA: Il campeggio libero in Valle d’Aosta è consentito solo al di sopra dei 2.500 metri di altitudine, dal tramonto all’alba. Il bivacco in tenda è sempre vietato vicino ai rifugi e in tutta l’area protetta del Parco nazionale Gran Paradiso.

VENETO: la Legge Regionale n. 40 del 1984 all’art. 12 prevede il divieto assoluto di campeggio al di fuori delle aree attrezzate. Il lago di Garda è una delle zone turistiche più conosciute in Italia. Nelle immediate vicinanze del lago, c’è un’alta probabilità di essere scoperti (e multati).

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